Riqualifichiamo il centro sportivo “3 campetti”

Quartiereponticelli.it aderisce all’iniziativa promossa da Terradiconfine :

vedi su facebook : STOP AL DEGRADO – Centro sportivo “3 campetti”

Viviamo in un territorio martoriato dall’inquinamento ambientale e dal degrado delle nostre strade.
Un territorio senza più fabbriche e prospettive di lavoro per i cittadini. Non esistono spazi per la socialità dei ragazzi, dei bambini, degli adulti e degli anziani. Non ci sono centri sociali, servizi efficienti, asili nido…..

Chiediamo case, lavoro, strade decorose, spazi e centri d’aggregazione e ci danno centrali a turbogas e inceneritori.
Chiediamo investimenti nei quartieri e ci aumentano la tassa sui rifiuti.Ma qui i rifiuti continuano ad essere buttati nelle discariche clandestine, quelli pericolosi ce li troviamo nelle strade, nei giardini. Gli spazi pubblici non esistono o, se ci sono, sono abbandonati e senza manutenzione.

Come cittadini gridiamo che si può cambiare, a partire dalle piccole cose, cominciando a ripulire gli spazi pubblici che devono essere dati a chi vive i nostri quartieri.

Iniziamo dai tre campetti che devono essere un luogo dove praticare sport, uno spazio verde tenuto con dignità e aperto a tutti, un punto di ritrovo per giovani, associazioni e comitati di quartiere, utilizzando le costruzioni abbandonate.

Sabato, 27 febbraio, alle ore 15.00
Ci incontriamo tutti in Via Ulisse Prota Giurleo, 44
nell’area dei tre campetti, accanto alla piscina “Canottieri”, una traversa di via Argine (Ponticelli).

4 Risposte a “Riqualifichiamo il centro sportivo “3 campetti””

  1. francesca rizzo Dice:

    Ritengo giusto che ognuno di noi nel quartiere faccia la sua parte e per questo credo, che i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Napoli, in persona DEL PRESIDENTE E CONSIGLIERI della Municipalità 6 si facciano carico e per una volta delle loro competenze,senza dilatazione di tempi o latitanze .

  2. Domenico Russo Dice:

    Ai tre campetti
    il comune di Napoli è obbligato a rispondere e a definire il suo operato basta chiedere di riparare o di manutenere.

    Vedere l’art. 7 della
    Legge 18 giugno 2009, n. 69

    “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – Supplemento ordinario n. 95

    Art. 7.
    (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)
    1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1:
    1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;
    2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;
    b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
    «Art. 2. – (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
    2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
    3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
    4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
    5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
    6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
    7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
    8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
    9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;
    c) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
    «Art. 2-bis. – (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
    2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;
    d) il comma 5 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:
    «5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».
    2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
    3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

  3. ilaria iodice Dice:

    Vorrei far rilevare, l’art 2 bis della legge 69/2009 come pubblicato sul vostro sito dalle indicazione date da Domenico Russo
    Esse sono davvero innovative sotto l’aspetto della responsabilità soggettiva dei funzionari della Pubblica Amministrazione.
    Infatti questo vuol dire, che le instanze inviate dai cittadini per richiedere la manutenzione di una strada o l’intervento per migliorare un servizio pubblico non restaranno più inascoltate e la Pubblica Amministrazione avrà l’obbligo di soddisfarle.

    «Art. 2-bis. – (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

  4. alberto de cicco Dice:

    brava Ilaria, I cittadini di Ponticelli possono e devono attivarsi per far valere i propri diritti.


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